2025 Comunicati

GUIDA ALLA MOBILITÀ TERRITORIALE

MOBILITÀ TERRITORIALE

LEGENDA

Trasferimento: cambio di unità produttiva situata in Comune diverso. È considerato trasferimento anche il cambio organizzativo all’interno dello stesso Comune se avviene tra Unità Operative di Direzione Centrali e quelle di Rete;

Assegnazione: quando il cambio organizzativo è all’interno dello stesso Comune e tra unità produttive di categoria uguale (Direzioni o Filiali);

Missione/trasferta: quando la variazione del luogo di lavoro ha carattere provvisorio e temporaneo. In questo caso si applicano le norme previste dal CCNL e dagli specifici accordi di secondo livello (cfr. anche normativa aziendale: “REGOLE PER IL PERSONALE IN MISSIONE”).

TRASFERIMENTO AD INIZIATIVA AZIENDALE

 Non si può disporre il trasferimento del lavoratore senza il suo consenso per:

  • i lavoratori che fruiscono dell’Art. 33 della Legge 104/1992;
  • il personale destinatario di permessi per gravi patologie (PVG);
  • il personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai

3 anni, ovvero per il padre lavoratore nel caso di affidamento esclusivo dei medesimi.

È necessario il consenso del lavoratore per il trasferimento verso località che distino oltre 70 Km dalla residenza e/o domicilio per le Aree professionali, QQDD1, QQDD2 e sempre che non costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o domicilio dell’interessato.

Per il personale Part Time il suddetto limite è abbassato a 20 Km dal proprio domicilio e/o residenza.

La normativa sopra menzionata non trova applicazione in caso di mobilità conseguente a:

  • chiusura e/o cessazione totale o parziale di attività ovvero
  • significativa riduzione dell’attività ovvero
  • chiusura/accorpamento di Filiali, quando viene garantita al soggetto trasferito l’equivalenza delle mansioni.

Diversamente, per mantenere il lavoratore negli ambiti territoriali previsti dalla suddetta normativa, sarà possibile assegnare mansioni inferiori.

Fermo restando quanto sopra indicato, continuano a trovare applicazione le garanzie previste dalla normativa nazionale (CCNL) che stabiliscono la necessità del consenso degli interessati per trasferimenti:

  • oltre i 50 Km dalla sede di lavoro, fuori Comune, per gli appartenenti all’Area dei Quadri Direttivi che abbiano compiuto 52 anni di età ed abbiano maturato 23 anni di servizio. Sono invece esclusi da tale norma: il Personale preposto o da preporre alle succursali e i QQDD3 e QQDD4;
  • oltre i 30 Km dalla sede di lavoro per gli appartenenti alle Aree Professionali con almeno 50 anni di età anagrafica e 23 anni di servizio. È escluso da tale norma il Personale preposto o da preporre alle succursali.

PREAVVISO DI TRASFERIMENTO

 La comunicazione del trasferimento all’interessato da parte dell’Azienda dovrà avvenire prima di:

  • 7 giorni di calendario per i trasferimenti effettuati entro 30 Km dalla residenza e/o domicilio;
  • 15 giorni di calendario nel caso di trasferimenti effettuati oltre i 30 Km ed entro 70 Km dalla residenza e/o domicilio;
  • 30 giorni di calendario nel caso di trasferimenti effettuati oltre 70 Km dalla residenza e/o domicilio.

Nel caso in cui il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza ovvero in caso di mancato rispetto dei termini sopraindicati, trovano applicazione le disposizioni del CCNL (artt. 93 e 115 CCNL 19/12/2019).

In questo caso, restando operativo il trasferimento, al lavoratore sarà riconosciuto un trattamento di diaria (se spettante) pari ai giorni di preavviso non fruiti. Gli interessati si dovranno attivare presso il competente ufficio del Personale per chiederne il pagamento interessando, all’occorrenza, anche il Sindacato.

CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO PER PENDOLARISMO GIORNALIERO

 Per i trasferimenti disposti dall’Azienda e per i quali il dipendente rientri giornalmente alla propria abitazione, viene riconosciuto un contributo giornaliero forfettario a copertura delle spese di viaggio per una durata di 6 anni dalla data del trasferimento. Il contributo è riconosciuto nel caso di spostamenti superiori a 20 Km (40 Km A/R) calcolati in funzione della distanza tra la residenza e/o domicilio e la nuova sede di lavoro e in ragione del km effettuati superiori al predetto limite (i primi 20 Km, 40 Km A/R, sono da considerarsi in franchigia e non danno diritto ad alcun rimborso; la distanza viene calcolata considerando il percorso più breve del sito www.viamichelin.it).

Il calcolo è effettuato sulla base dei giorni lavorativi con esclusione delle assenze dal servizio per ferie, permessi ex festività, giornate di riduzione di orario/sospensione dell’attività lavorativa, malattia, permessi a vario titolo utilizzati a giornata intera e per aspettative con o senza diritto a retribuzione. Sono esclusi anche i giorni di missione a giornata intera, fatta eccezione di quelli la cui missione abbia inizio e conclusione presso l’Unità Operativa di assegnazione.

Il contributo spese per pendolarismo non sarà riconosciuto in caso di Lavoro Flessibile svolto per l’intera giornata da casa, o da hub aziendale con distanza pari o inferiore a 20 km dalla residenza/domicilio.

Il contributo spese per pendolarismo è dovuto anche in caso di trasferimento in seguito alla chiusura/accorpamento della filiale, purché la distanza della nuova filiale sia superiore ai 20 km dalla residenza/domicilio e il trasferimento non avvenga per esigenze personali e/o familiari.

In caso di utilizzo dell’auto personale per distanze (A/R in Km):

DISTANZA CONTRIBUTO
fino a 40 Km 0,00 euro
da 41 a 70 Km 0,50 euro
da 71 a 90 Km 0,65 euro
da 90 a 120 km 0,85 euro
oltre 120 km 1,00 euro

La misura del citato contributo è così calcolata:

es.: per trasferimento a 60 km dalla propria residenza e/o domicilio (120 A/R) il rimborso giornaliero sarà pari a 53,50 euro così determinato: 40*0,0 + 30*0,50 + 20*0,65 + 30*0,85

In caso di utilizzo del mezzo pubblico (compresa l’alta velocità) la misura del contributo corrisponderà alle spese interamente sostenute senza alcuna decurtazione in franchigia.

Il contributo non è suscettibile di variazione, se non in diminuzione, in caso di variazione di domicilio o residenza, con possibilità di revoca se la distanza tra gli indirizzi non risultasse superiore a 20 Km. Non subirà variazioni in caso di assegnazione nell’ambito dello stesso Comune.

TRASFERIMENTO SU RICHIESTA DEL DIPENDENTE

 In presenza di trasferimenti effettuati a fronte di richieste accolte per esigenze di natura personale e/o familiare non trova applicazione la normativa sul “contributo spese di viaggio per pendolarismo giornaliero” e quella sul “preavviso di trasferimento”.

Milano, 27 maggio 2025

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