PERMESSI E CONGEDI PER LA CURA DEI FIGLI
In occasione della Festa della mamma 2026, proponiamo una sintesi dei principali diritti della genitorialità, ricordando che i singoli contratti collettivi/integrativi, come nel settore del credito, possono prevedere maggiori agevolazioni a sostegno della famiglia.
Congedo di maternità
Il congedo di maternità è un periodo d’astensione obbligatoria dal lavoro nel corso della gravidanza e del puerperio. L’obbligatorietà del congedo di maternità, prevista dal decreto legislativo nr. 151 del 2001, comporta il divieto di adibire la lavoratrice al lavoro durante il periodo d’astensione previsto. Si ha diritto al congedo anche in caso di adozione/affidamento di minori.
Il beneficio dell’astensione obbligatoria dal lavoro si trasferisce al padre (congedo di paternità alternativo) qualora si verifichino alcune condizioni (morte o grave infermità della madre, affidamento esclusivo del figlio al padre, abbandono del figlio da parte della madre) che impediscono alla madre di accedere al congedo di maternità. Quando il minore viene affidato o adottato, a queste condizioni (per accedere al congedo di paternità alternativo) si aggiunge l’ulteriore condizione della rinuncia (totale o parziale) della madre al congedo di maternità. Qualora la madre scelga di non riconoscere il figlio e di mantenere l’anonimato, al padre è riconosciuto il diritto al congedo di paternità alternativo per il “teorico periodo residuo di congedo di maternità” (3 mesi post partum).
Il periodo di congedo di maternità ha inizio 2 mesi prima della data presunta del parto (salvo “flessibilità” o scelta di fruire dell’intero periodo di 5 mesi, esclusivamente dopo il parto).
La durata del congedo dopo il parto può essere alternativamente:
- Di 3 mesi (salvo “flessibilità”) più i giorni compresi tra data presunta ed effettiva del parto (parto successivo alla data presunta).
- Di 3 mesi più i giorni non goduti in caso di parto prematuro o precoce (parto anticipato rispetto alla sua data presunta).
- Dell’intero periodo di interdizione prorogata disposto dall’Ispettorato territoriale del lavoro (condizioni ambientali o di lavoro pregiudizievoli alla salute della lavoratrice e del suo bambino ed impossibilità dell’azienda ad affidarle mansioni diverse).
- Del periodo al quale si ha diritto opzionando la “flessibilità”. La madre che sceglie la “flessibilità” (art. 20 del D. Lgs. 151/2001), potrà proseguire l’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza per poi prolungare il periodo di congedo di maternità post partum di un numero di giorni pari a quelli di presenza al lavoro durante l’ottavo mese. L’accesso alla flessibilità è condizionato alla presentazione (nel corso del settimo mese di gravidanza, dunque prima dell’inizio dell’ottavo mese) delle certificazioni sanitarie necessarie ad attestare che la prosecuzione del lavoro – nell’ottavo mese di gravidanza – non comprometta la salute della gestante e del nascituro.
- Di 5 mesi dopo il parto in caso di accesso all’opzione di astensione dell’intero periodo di congedo obbligatorio esclusivamente dopo il parto (prosecuzione dell’attività lavorativa per tutto il tempo della gestazione). L’accesso a tale opzione è condizionato alla certificazione, da parte delle strutture sanitarie competenti, che la prosecuzione dell’attività lavorativa non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Ricordiamo che:
- Il parto gemellarenon comporta il raddoppio del congedo di maternità (il periodo concesso non varia).
- La data del partoè considerata “giorno a sé” rispetto ai due mesi che precedono il parto e ai tre che lo seguono (da aggiungere ai 5 mesi di congedo previsti).
- Il ricovero del neonatoin struttura (pubblica o privata) comporta il diritto della madre alla sospensione del congedo post partum (una sola vota per figlio), con conseguente ripresa dell’attività lavorativa, a condizione che venga certificata la sussistenza delle condizioni di salute che la permettano (diritto previsto anche per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti in caso di adozione o affidamento).
- L’interruzione di gravidanza dopo 180giorni dall’inizio della gestazione o il decesso del bambino(alla nascita o durante il periodo di maternità obbligatoria) non comporta il venir meno del diritto all’astensione dal lavoro (possibilità d’accedere all’intero periodo spettante, salvo rinuncia).
- Per la fruizione del congedo di maternità in caso di adozione e affidamento di minoridobbiamo distinguere i 3 casi:
- Adozione e affidamento preadottivo nazionale. I 5 mesi di congedo di maternità spettano a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
- Adozione o affidamento preadottivo internazionale. I 5 mesi di congedo spettano a partire dall’ ingresso in Italia del minore, con possibilità di fruire di una sua parte anche prima di tale data.
- Affidamento non preadottivo/collocamento temporaneo. Spettano 3 mesi da fruire (anche in modalità frazionata) entro i 5 mesi successivi all’affidamento del minore.
- Nel periodo di maternità si ha diritto a un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera secondo determinati criteri di calcolo.
Riposi giornalieri per la cura del bambino (Allattamento)
Madre e padre lavoratori dipendenti hanno diritto ai riposi giornalieri retribuiti (indennità pari alla retribuzione) nel primo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso d’adozione/ affidamento. Tale diritto permette alla madre o al padre di assentarsi dal lavoro per un’ora al giorno (orario giornaliero di lavoro inferiore a sei) o per due ore al giorno (orario giornaliero di lavoro almeno pari a sei). Si ha diritto al raddoppio dei permessi in caso di parto gemellare o plurimo e in caso d’adozione o affidamento di almeno due bambini (non necessariamente fratelli) entrati in famiglia anche in date diverse. I periodi d’assenza dal servizio per riposo giornaliero sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.
Assenze dal lavoro per malattia del figlio fino agli 8 anni d’età
La madre, in alternativa al padre, ha diritto di assentarsi dal lavoro per la malattia del figlio:
- d’età non superiore a 3 anni;
- d’età compresa fra i 3 e gli 8 anni, con il limite di 5 giorni lavorativi all’anno.
L’assenza per malattia del figlio deve essere giustificata con la presentazione, al datore di lavoro, del certificato di malattia del minore, ma non è soggetta agli ordinari controlli previsti per la malattia del lavoratore.
In relazione ai periodi usufruibili per malattia del figlio minore, spetta la contribuzione figurativa.
Congedo parentale
Il congedo parentale (astensione facoltativo dal lavoro per la cura del figlio nel corso dei suoi primi anni di vita) spetta alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 14 anni di vita del bambino. In caso di adozione o affidamento, il diritto al congedo parentale spetta ai genitori adottivi o affidatari entro i primi 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore a prescindere dall’età del bambino all’atto d’adozione o affidamento, ma non oltre la maggiore età.
Il diritto all’astensione facoltativa dal lavoro spetta ai genitori (anche contemporaneamente) per un periodo complessivo (tra i due) di 10 mesi (elevabili a 11 qualora il padre ne usufruisca per un periodo di almeno 3 mesi). Entro i limiti complessivi previsti, il congedo è usufruibile, a determinate condizioni, anche in modalità frazionata:
- dalla madre per un periodo massimo di 6 mesi;
- dal padre per un per un periodo massimo di sei mesi elevabile a 7 in caso di sua astensione dal lavoro per almeno 3 mesi;
- dal “genitore solo” per un periodo massimo di 11 mesi;
- dal padre lavoratore dipendente, anche nel corso dell’astensione obbligatoria della madre (anche se questa non lavora) dal giorno successivo a quello del parto.
Il diritto al congedo parentale spetta per ogni bambino, anche in caso di parto, adozione o affidamento plurimo ed è frazionabile anche a ore.
Le indennità previste sono le seguenti:
- 30% della retribuzione media giornaliera (di cui 3 mesi retribuiti all’80% a determinate condizioni), con l’applicazione di precisi criteri di calcolo ed entro i 14 anni d’età del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento, per un totale complessivo di 9 mesi tra i genitori così ripartiti:
- MADRE – 3 mesi non trasferibili all’altro genitore;
- Padre – 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- ENTRAMBI I GENITORI IN ALTERNATIVA TRA LORO – ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi;
- GENITORE SOLO – 9 mesi.
- Oltre i 9 mesi indennizzabili, 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale (del genitore che richiede il congedo) sia inferiore a “2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione”.
Maggiorazione dell’indennità di congedo parentale a partire dal 2023
Ricordiamo che le Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025 hanno introdotto una maggiorazione dell’indennità di congedo parentale a determinate condizioni. Tali leggi non hanno comportato l’aggiunta di altri mesi meglio indennizzati, ma previsto – a determinate condizioni – l’incremento della percentuale d’indennizzo per un massimo di 3 mesi. Più precisamente, nel corso dei 3 mesi di congedo parentale non trasferibili all’altro genitore, spetta l’indennità maggiorata all’80% della retribuzione (con un massimo di 3 mesi e relativamente ai figli d’età inferiore ai 6 anni oppure – in caso d’adozione/affidamento – entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore) a determinate condizioni:
- un mese fruibile (in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo tra loro) dal primo gennaio 2023 se il congedo di maternità/paternità è terminato successivamente al 31 dicembre 2022. In caso di nascita o ingresso in famiglia per adozione/affidamento dal primo gennaio 2023, il mese d’indennità maggiorata di un mese spetta a prescindere dalla data in cui termina il congedo di maternità/paternità;
- un ulteriore mese fruibile (in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo tra loro) dal primo gennaio 2024 se il congedo di maternità/paternità è terminato successivamente al 31 dicembre 2023. In caso di nascita o ingresso in famiglia per adozione/affidamento dal primo gennaio 2024, i due mesi d’indennità maggiorata spettano a prescindere dalla data in cui termina il congedo di maternità/paternità;
- un ulteriore mese fruibile (in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo tra loro) dal primo gennaio 2025 se il congedo di maternità/paternità è terminato successivamente al 31 dicembre 2024. In caso di nascita o ingresso in famiglia per adozione/affidamento dal primo gennaio 2025, i 3 mesi d’indennità maggiorata spettano a prescindere dalla data in cui termina il congedo di maternità/paternità.
I periodi indennizzabili all’80%, nel rispetto delle condizioni previste, spettano anche al genitore singolo.
Per i dettagli relativi alle modalità e alle indennità spettanti in caso d’accesso al congedo parentale, si allegano i seguenti schemi pubblicati sul portale dell’INPS.

