2024 Comunicati

Destinazione PVR 2023 al Conto Sociale – Possibile fino al 12 aprile

Da oggi e fino al 12 aprile i colleghi con reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000 lordi nel 2023 possono scegliere di destinare il proprio PVR al Conto Sociale, entro un importo massimo di 3.000 euro.

In alternativa, è confermata la possibilità di liquidazione in busta paga, beneficiando della tassazione agevolata del 5% con i medesimi limiti per le somme erogate nel 2024, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024.

L’importo del PVR spettante sarà comunicato dopo l’approvazione del Bilancio 2023.

Con l’Accordo sul Conto Sociale del 7 marzo 2024, destinando il PVR al Conto Sociale, è possibile beneficiare della totale esenzione contributiva e fiscale:

a) per il rimborso delle spese sostenute nel corso del 2023, se non già rimborsate tramite il Conto Sociale dello scorso anno o portate in detrazione/deduzione, e anche di quelle sostenute nel 2024, per:

  • servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, per i figli,
  • servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti anche non fiscalmente a carico,
  • acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico;

b) in caso di versamento di contribuzione aggiuntiva alla propria posizione di previdenza complementare;

c) per accedere a beni e servizi erogati tramite piattaforma Welfare Hub, che ricomprendono:

  • pacchetti viaggio,
  • abbonamenti a strutture sportive e palestre, centri benessere e prestazioni mediche,
  • ingressi a musei, cinema, parchi e abbonamenti editoria,
  • servizi welfare rientranti tra i “fringe benefit”: voucher per carburanti, alimentari, tecnologia e abbigliamento entro i limiti di legge;

Inoltre, per il 2024 sarà possibile chiedere mediante Conto Sociale il rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale incluse nei “fringe benefit”.

Le disposizioni in vigore per il corrente anno 2024 prevedono che i c.d. “fringe benefit” (beni e servizi prestati dal datore di lavoro, quali ad esempio: valore convenzionale dell’auto aziendale, foresteria-alloggio in uso al dipendente, mutui e prestiti a tasso agevolato, i voucher e i rimborsi delle spese per utenze domestiche sopra menzionate) non concorrono a formare reddito qualora il loro importo complessivo non superi il limite di legge. Al superamento del suddetto limite tutto l’importo cumulato nell’anno concorre alla formazione del reddito imponibile fiscale e contributivo. Per il 2024 il limite è di € 1.000 complessivi e può essere elevato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, che abbiano inviato l’autocertificazione di cui alla news del 1° marzo 2024, fermo restando che tale condizione non cambi nel corso dell’anno.  Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all’azienda al fine dell’attribuzione della soglia corretta.

Si ricorda che per mutui e prestiti agevolati a tasso fisso ai fini della determinazione del fringe benefit si deve considerare il tasso ufficiale di riferimento (MRO) in vigore alla data di erogazione del mutuo o di rinegoziazione/surroga; per i mutui a tasso variabile il tasso ufficiale di riferimento (MRO) da considerare è quello vigente alla scadenza di ciascuna rata. Si precisa inoltre che i fringe benefit sono valorizzati solo se il tasso MRO risulta maggiore al tasso applicato al mutuo/prestito in ammortamento.

 La scelta di destinazione si effettua su #People al percorso > Servizi Ammnistrativi > Richieste amministrative > Conto Sociale – Destinazione importi (PVR, PAV e Premio Sociale)


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