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Modifiche alla disciplina delle pensioni di vecchiaia e anticipate

La Circolare INPS nr. 46 del 13 marzo 2024, fornisce le istruzioni per l’applicazione delle modifiche normative apportate dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”) alle disposizioni di cui ai commi 7, 11 e 12 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Le variazioni previste comprendono:

  1. Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia. Articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011;
  2. Modifiche alla disciplina della pensione anticipata. Articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011:

2.a) Modifiche al requisito di importo soglia;

2.b) Applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita al    requisito contributivo;

2.c) Importo massimo della pensione da porre in pagamento;

2.d) Decorrenza del trattamento pensionistico;

2.e) Disciplina applicabile ai soggetti che al 31 dicembre 2023 hanno perfezionato i requisiti vigenti alla data.

 

Sintesi delle modifiche apportate

  1. Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia. Articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal primo gennaio 1996, il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchia è pari all’importo dell’assegno sociale (valore provvisorio per il 2024, euro 534,41). I lavoratori che, entro il 31 dicembre 2023, hanno perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base a tale disciplina. Il trattamento pensionistico maturato in base ai requisiti vigenti dal primo gennaio 2024 non può avere decorrenza antecedente al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), o al primo febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata, nonché in regime di cumulo.

  1. Modifiche alla disciplina della pensione anticipata.

Articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011

 2.a. Modifiche al requisito di importo soglia.

Dal primo gennaio 2024, il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata è pari a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Questo importo soglia è ridotto a 2,8 volte (l’assegno sociale) per le donne con un figlio e a 2,6 volte (l’assegno sociale) per quelle con due o più figli. Tenendo conto dell’assegno sociale (AS) per il 2024 (euro 534,41), i valori dell’importo soglia sono i seguenti:

 

Importo soglia Valore
3 volte AS 1.603,23 euro
2,8 volte AS 1.496,35 euro
2,6 volte AS 1.389,46 euro

 

Per quanto riguarda le lavoratrici madri continua a trovare applicazione l’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995, anche ai fini del raggiungimento del suddetto importo soglia.

2.b. Applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita al requisito contributivo.

Dal primo gennaio 2024, il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva (di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011), deve essere adeguato alla speranza di vita (ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). A tal proposito, si ricorda che il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, prevede che – per il biennio 2025/2026 – i requisiti pensionistici non sono incrementati.

2.c. Importo massimo della pensione da porre in pagamento.

La legge n. 213 del 2023 prevede che la pensione anticipata sia riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del decreto-legge nr. 201 del 2011. Dunque, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata non può superare l’importo massimo mensile pari a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (2.993,05 euro, sulla base del valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024). Qualora, al momento della liquidazione della pensione anticipata, risultasse un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superasse di cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno a legislazione vigente, verrà pagato l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile. Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia verrà corrisposto l’intero importo della pensione perequato nel tempo. Ai fini del pagamento della pensione in misura intera, il requisito anagrafico da prendere a riferimento è quello richiesto (alla data di decorrenza effettiva della pensione anticipata) per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Per i bienni 2023/2024 e 2025/2026, tale requisito è pari a 67 anni. La previsione di un importo massimo della pensione da erogare si applica con riferimento a quelle con decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o dal primo febbraio 2024, se liquidate a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della stessa, della Gestione separata, nonché in regime di cumulo.

 2.d. Decorrenza del trattamento pensionistico

Dal primo gennaio 2024, il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata, si consegue passati tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra). Il trattamento pensionistico maturato in base ai requisiti vigenti dal primo gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 aprile 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al primo maggio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della stessa, della Gestione separata, nonché in regime di cumulo. Per quanto riguarda il personale del comparto Scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

2.e. Disciplina applicabile ai soggetti che al 31 dicembre 2023 hanno perfezionato i requisiti vigenti alla data.

Le disposizioni riguardanti i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata (vigenti al 31 dicembre 2023) continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che – entro la predetta data – hanno maturato i requisiti previsti (compreso il requisito dell’importo soglia pari a 2,8 volte l’assegno sociale). Per tali soggetti, la previsione dell’importo massimo erogabile si applica alle pensioni con decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o dal primo febbraio 2024, se liquidate a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della stessa, della Gestione separata, nonché in regime di cumulo.

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