A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 37 della Legge n. 193 del 16 dicembre 2024, le ditte fornitrici Pellegrini e Day Ristoservice hanno aggiornato le date di scadenza dei buoni pasto:
- Buoni emessi entro il 1° settembre 2025 → scadenza 31 dicembre 2025
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Buoni emessi dopo il 1° settembre 2025 → scadenza 31 dicembre 2026
Si raccomanda di utilizzare i buoni entro la data di scadenza, poiché quelli scaduti non saranno accettati dagli esercenti né rimborsati o sostituiti.
BUONI PASTO INTESA SANPAOLO – COME FUNZIONA
💳 Buono Pasto Ordinario
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Valore elettronico: 7,00 €
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Valore cartaceo: 5,16 € (opzione annuale da richiedere entro il 31 marzo, con decorrenza dal 1° luglio)
A chi spetta?
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Tempo pieno: 7,00 € elettronico (oppure 5,16 € cartaceo se scelto).
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Part-time con pausa pranzo ≥ 15 minuti: 7,00 €.
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Part-time senza pausa pranzo (o con orario settimanale di 36 ore su 6 giorni): 5,29 € elettronico.
👉 Condizione fondamentale: l’effettuazione dell’intervallo meridiano, secondo quanto previsto da CCNL e accordi aziendali.
🏠 Buono Pasto in Smart Working o Formazione Flessibile
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Importo: 4,50 € elettronico
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Non viene erogato per giornate in hub o presso il cliente: in quei casi è riconosciuto il buono ordinario.
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🔄 Opzioni alternative
Una volta l’anno, entro il 31 marzo, è possibile scegliere un’opzione alternativa con decorrenza 1° luglio e durata 2 anni:
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Buono pasto cartaceo da 5,16 €.
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Versamento alla previdenza complementare aziendale.
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Versamento al fondo sanitario integrativo (eventuale eccedenza destinata alla previdenza).
⚠️ Se il dipendente non è iscritto al fondo selezionato, l’opzione non ha effetto.
⏱ Accredito e calcolo (regola corretta)
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I buoni vengono accreditati a inizio mese.
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Si riferiscono al mese di accredito.
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Vengono detratti i giorni di assenza del secondo mese precedente
(es.: ad aprile si detrae febbraio).
📊 Esempi pratici
Caso 1: Dipendente full-time in sede (buono ordinario 7,00 €)
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Mese di pagamento/accredito: aprile
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Giorni lavorativi previsti in aprile: 22
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Assenze da detrarre: febbraio (secondo mese precedente) = 4 giorni
Calcolo buoni accreditati ad aprile:
22 (giorni di aprile) – 4 (assenze di febbraio) = 18 buoni pasto
Importo: 18 × 7,00 € = 126,00 €
Caso 2: Part-time senza pausa pranzo (5h/giorno, buono 5,29 €)
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Mese di pagamento/accredito: settembre
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Giorni lavorativi previsti in settembre: 21
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Assenze da detrarre: luglio (secondo mese precedente) = 0 giorni
Calcolo buoni accreditati a settembre:
21 – 0 = 21 buoni pasto
Importo: 21 × 5,29 € = 111,09 €
APPROFONDIMENTO NORMATIVO
Con l’entrata in vigore della Legge n. 193 del 16 dicembre 2024, arrivano importanti novità sul tema dei buoni pasto, lo strumento che milioni di lavoratori utilizzano ogni giorno per la pausa pranzo o per fare la spesa alimentare.
Vediamo insieme come funzionano i buoni pasto, quali sono le regole generali e cosa cambia dal 2025.
Come funzionano i buoni pasto
Il buono pasto è un titolo di legittimazione che consente al lavoratore di pagare, in alternativa alla mensa aziendale, un pasto o prodotti alimentari.
Le regole di utilizzo sono disciplinate dal DM 122/2017:
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possono essere usati nei bar, ristoranti, gastronomie, supermercati e negozi alimentari convenzionati (art. 3);
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sono personali e non cedibili, non convertibili in denaro e non danno diritto al resto (art. 4);
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è possibile utilizzarne fino a 8 contemporaneamente nella stessa transazione (art. 4).
Dal punto di vista fiscale, i buoni pasto sono particolarmente vantaggiosi: il loro valore non concorre a formare reddito da lavoro dipendente fino a:
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4 euro al giorno se cartacei;
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8 euro al giorno se elettronici.
(Art. 51 del TUIR).
I costi: chi paga cosa
Il meccanismo coinvolge tre soggetti:
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Il datore di lavoro acquista i buoni dalle società emittenti e li distribuisce ai dipendenti.
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Il lavoratore li spende senza alcun costo diretto.
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L’esercente convenzionato (ristorante, bar o supermercato) viene rimborsato dalla società emittente, che trattiene una commissione sul valore facciale del buono.
Le novità della Legge 193/2024
L’articolo 37 introduce misure a tutela della trasparenza e della sostenibilità economica per gli esercenti.
1. Tetto massimo alle commissioni
La commissione che le società emittenti possono trattenere agli esercenti viene fissata per legge in misura non superiore al 5% del valore facciale del buono pasto.
Il tetto include anche eventuali servizi aggiuntivi: ogni clausola contrattuale che preveda percentuali superiori è nulla.
2. Ambito di applicazione
Il nuovo limite si applica sia agli accordi stipulati liberamente tra esercenti ed emittenti, sia alle convenzioni assegnate tramite gara pubblica secondo il Codice dei contratti (art. 131, comma 5, lett. c, D.Lgs. 36/2023).
3. Decorrenze e regime transitorio
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Per gli accordi privati: il tetto del 5% si applica dalla data di entrata in vigore della legge.
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Per le convenzioni in gara: la decorrenza è fissata al 1° settembre 2025.
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Per i buoni emessi entro il 1° settembre 2025 restano valide le condizioni pattuite fino al 31 dicembre 2025.
4. Recesso dai contratti
Dal 1° settembre 2025 le società emittenti potranno recedere dai contratti stipulati con i datori di lavoro senza dover corrispondere indennizzi, in deroga all’art. 1671 del Codice civile.
Conclusioni
Il nuovo quadro normativo rafforza la tutela degli esercenti e rende più chiaro il funzionamento di un sistema utilizzato ogni giorno da milioni di lavoratori.
Per i dipendenti non cambia nulla: restano invariate le regole d’uso (massimo 8 buoni al giorno, niente resto, utilizzo solo per prodotti alimentari e pasti) e i vantaggi fiscali (esenzione fino a 4 o 8 euro al giorno).
La vera novità è il tetto massimo del 5% alle commissioni, che dal 2025 metterà ordine in un settore caratterizzato da costi spesso insostenibili per bar, ristoranti e supermercati.
Allegati: Legge n. 193 del 16 dicembre 2024