Il certificato del medico curante attesta lo stato di salute del dipendente impedendo, per il periodo di tempo indicato, lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il documento consente l’accesso temporaneo all’indennità di malattia Inps, ma non ha valore di legge. L’Inps può disporre controlli nell’ambito delle fasce orarie di reperibilità previste per legge (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00) 7 giorni su 7 (compresi i feriali e festivi). L’obbligo di reperibilità vige pertanto anche per i sabati e le domeniche ricadenti nel periodo di malattia. Il medico curante deve segnalare le eventuali “agevolazioni” che esonerano il lavoratore dall’osservanza delle fasce orarie di reperibilità. La circolare INPS nr. 95/2016 fornisce indicazioni al riguardo, precisando i casi di esonero del lavoratore subordinato dal rispetto della reperibilità tra i quali:
– Terapie salvavita connesse a patologie gravi comprovate dalla documentazione prevista;
– Stati patologici in relazione a situazioni d’invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Se l’Inps può disporre i controlli previsti, il datore di lavoro ha diritto ad accertare (anche a mezzo di indagini private) l’eventuale incompatibilità della condotta del lavoratore (come lo svolgimento di attività sociali o sportive non coerenti con la malattia) in relazione allo stato di salute dichiarato. In proposito, si ricorda che la Cassazione, con ordinanza n. 11697 del 2020, ha fatto alcune precisazioni al riguardo. Il datore di lavoro – al fine di verificare l’eventuale incompatibilità della malattia dichiarata con ogni attività svolta dal lavoratore che possa compromettere o rallentare la guarigione – può avvalersi dell’ausilio di un investigatore privato (anche al di fuori delle fasce orarie di reperibilità). In presenza di tale incompatibilità, il dipendente può incorrere nel licenziamento per giusta causa per violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e delle regole di correttezza e buona fede (presupposti fondamentali del rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro). Quindi, il datore di lavoro può contestare il certificato medico, non solo a causa dell’irreperibilità del lavoratore nel periodo indicato sul documento, ma anche in caso di dubbi sulla legittimità dell’assenza per malattia.