Il congedo parentale è un importante diritto dei genitori che consente di assentarsi dal lavoro per
dedicarsi alla cura diretta dei figli e al soddisfacimento dei loro bisogni affettivi e relazionali nei primi anni della loro vita. Specularmente, il datore di lavoro ha il diritto di verificare che il congedo parentale non venga abusato dal lavoratore per finalità diverse da quelle previste dalla legge.
Secondo la giurisprudenza in materia, il congedo parentale si configura come un diritto potestativo in quanto potere del lavoratore di soddisfare il proprio interesse di genitore in relazione ai propri doveri familiari. Si tratta di un diritto che può esercitarsi con il solo onere del preavviso (verso il datore di lavoro e l’ente previdenziale erogante l’indennità), ma che non esclude la verifica delle modalità del suo esercizio da parte del lavoratore. Infatti, la titolarità di un diritto potestativo non comporta totale arbitrio e discrezionalità nell’esercizio dello stesso, legittimando la sindacabilità e il controllo dei comportamenti connessi al suo esercizio. Nel caso del congedo parentale, i comportamenti del lavoratore non devono essere diversi da quelli previsti per il soddisfacimento dei bisogni affettivi e relazionali del bambino.
L’abuso del congedo parentale si configura quando l’assenza per congedo parentale non può collegarsi all’effettiva cura dei figli, ma allo svolgimento di altre attività lavorative.
Il comportamento del genitore che abusa del congedo parentale contrasta con i doveri di diligenza e buona fede nei confronti del datore di lavoro e può comportare il licenziamento per giusta causa per il venir meno della fiducia alla base del rapporto di lavoro. L’abuso del congedo parentale comporta inoltre l’indebita percezione dell’indennità erogata dall’ente previdenziale con le relative conseguenze.
Una nuova ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce la legittimità del licenziamento per giusta causa nei confronti del lavoratore che (durante l’assenza sul posto di lavoro per congedo parentale), utilizzi il periodo di congedo richiesto per fare altro rispetto a quanto previsto dalla legge. La Corte ha esaminato il caso di un lavoratore in congedo parentale che, in tale periodo, lavorava nello stabilimento balneare della moglie mentre la cura del figlio veniva delegata ad altri, anche se temporaneamente. L’abuso del diritto è stato accertato per mezzo di un’attività investigativa condotta da un detective ingaggiato dal datore di lavoro. Nonostante la difesa del lavoratore abbia evidenziato che, sul totale dei giorni di congedo parentale usufruito, veniva notata l’assenza dei figli solo in pochi giorni e poche ore, la Cassazione ha ribadito che i permessi devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per la cura diretta del bambino come previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2001.
In conclusione, non conta che una gran parte del tempo relativo all’assenza per congedo parentale venga impiegato per la cura del figlio, ma è necessario che l’intero periodo richiesto dal lavoratore venga finalizzato alla cura dei suoi bisogni affettivi e relazionali.